la felicità larallallà la felicità (8)
shiawase, kichigai + martedì, 26 febbraio 2008


WE bellissimo!
Thank's to everyone! Really!
Tutto cominciò giorni e giorni fa in questo malato giro di amici nel quale Luciano decise di venire a trovare me e Filippo. A lui si sono accodati Chiara, Eva e Maria Elena. E alla fine a Milano eravamo io, Filo, Dario e Chiara (un'altra). Domenica si è unito anche Antonio.
Ho sicuramente fatto la mia buona scorta di coccole... tanti di quegli abbracci che mi basteranno per un bel po'!
Luciano è arrivato il venerdì sera, ospite a casa mia, ma ioq uella sera dovevo andare con Claudia e gli altri a vedere Sweeney Todd, il nuvo film di Tim Burton (è un musical!). Meraviglioso *-* E complimenti a Jhonny che canta davvero bene O_O li mortacci! Comunque mi è piaciuto quindi credo che lo rivedrò.. anche al cinema si!
Per il resto sabato mattina sono stata un po' male di pancino, ma ho cercato di far finta di nulla come potevo con gli altri e pian piano durante la giornata sono migliorata. So che Luciano è salito soprattutto per alcuni discorsi che abbiamo cominciato per MSN e volevamo portarli avanti face to face e devo ringraziare molto lui se son stata bene, è stato tenerissimo e gli voglio veramente un mondo di bene. E sono felice anche di aver fatto quei discorsi guardando il mio interlocutore negli occhi.
L'altra rivelazione è stata Evuzza *-* l'ho adorata! E spero ci saranno tante occasioni per conoscersi per bene e sparare altre allegre idiozie: Samantaaaaaah!!! La nostra piccola Samantah! Aveva un becco squisito! (pure se il cioccolato bianco non è il mio preferito)
Video di sabato sera:


E fotina fiquissima (l'unica in cui ci siamo tuttissimi):

Altra persona che devo segnalare è Carlo, con cui ho pranzato giovedì.
Sono stata benissimo, mi piace molto parlare con lui, ascoltarlo quando mi parla dei suoi punti di vista. Adoro le persone diverse da me, sono singolari per me e mi incuriosiscono parecchio...
[devo andare in bagno o.o vado e torno]
Insomma, un buon pranzo (scusa per la tua dieta u.u) e un buon pomeriggio. Grazie *-*

Ultimamente sono sempre felice e mi ritrovo a sorridere mentre vado in giro, sui mezzi. Ora capisco perchè si dice che la gente ha la faccia scura quando va in giro... perchè non è veramente felice. Magari si accontenta, quindi non può dirsi felice e allora non sorride.
Io invece sono felice, felice di quello che mi succede, delle persone che sto conoscendo, di quelle che mi circondano e di chi mi è vicino. Ho scritto delle lettere ad alcune di queste persone. Devo consegnarne ancora due... ma spero che capiscano quanto valgono per me!
Chi non le è ricevute non si disperi, siete tutti importanti, ma queste persone... beh queste persone o mi conoscono da più tempo o hanno fatto e sanno cose che voi non sapete e per questo sono speciali.
In ogni caso tutti mi rendono felice *-* La mia vita mi piace, mi piace la mia libertà, sono felice di poter fare ciò che voglio, con chi voglio, andare dove mi pare e quant'altro. Ricordo che spesso negli anni apssati ho pensato di essere finita in una trapposa senza uscita, la trappola dell'amore: cheuna volta che ci sei dentro, pensi di non poter stare senza amare davvero qualcuno, senza avre qualcuno al tuo fianco. Invece ho scoperto che posso, che riesco a stare pure meglio se voglio bene a tante persone e ho al mio fianco più di un'individuo. Io ho tutti i miei amici con me, ognuno speciale a modo suo, ognuno che mi dà qualcosa che mi riempie di gioia.
Questo è decisamente il miglior periodo da single che io abbia mai avuto insomma!
Thanks guy! I love you soooo much *-*



alle 21:00
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riassunto delle puntate precedenti
vampire, kichigai + martedì, 19 febbraio 2008


Ho dovuto trovare un po' di tempo per scrivere, lo faccio mente sto giocando.
E' troppo tempo che non scrivo! Ma fortunatamente non dovete affidarvi alla mia memoria! Il 18 gennaio ho preso un'agendina settimanale che è la benedizione più grande che potessi avere! Posso apputnarmi tutto lì, è piccina e sta ovunque! E' davvero il massimo! E poi è con gli anelli, quindi si apre senza problemi (che è una cosa che non sopporto, quelel che bisogna far forza per tenerle aperte decentemente).
Quindi facciamo un mega riassunto:
17 gennaio: avevo urgente bisogno di vedere qualcuno. Filo non era a Milano, Ale era presa dallo studio, ho chiamato Dario pur convinta che non avrebbe risposto, invece sì! Quel giorno non poteva, ma ci siamo accordati per il giorno dopo.
18 gennaio: cioccolata alla Mondadori con Dario e serata scazzo a casa di Claudia per provare Buzz, quiz di cinema. (sono appassionata di cinema ma sono una schiappa riguardo ai pettegolezzi e certi generi ._.)
19 gennaio: ho cucinato i fagioli dolci, fagioli rossi normali in assenza di azuki giapponesi. Venuti benissimo a mio parere *_*
23 gennaio: la sera sono andata con Clà e Franco a vedere "Il Club di Jane Austen" che davano in un solo cinema in tutta milano. Film carinissimo e molto piacevole!
24 gennaio: pranzato da Filo e passato il pomeriggio da lui
26/27 gennaio: giocata di Vampire dalle 16 alle 2 in cui si è finalmente aggiunto in pianta stabile Dario ^_* La domenica ho pranzato da Filo e ho passato lì il pome, poi di sera sono passata da Dario per ridargli alcune cose che avevano dimenticato da me. Lui dormiva quindi ho guardato qualche puntata di Naruto con il Micio e Domenico, in più la giornata era tanto bella che la sera quando sono uscita da casa di dario ho ri-chiamato Filo per andare a farci un giro in centro dalle 22 a mezzanotte.
28 gennaio: sono stata fuori con Alessandro di mattina, mentre la sera ero nu po' giù quindi ho chiesto a Yuka di apssare da casa sua. Abbiamo mangiato spaghetti e visto un po' del Moulin Rouge mentre la sorella di Filippo quella sera è andat ain TV e li ho incontrati entrambi di ritorno alla stazione della metro!
29 gennaio: ho fatto colazione con Filo e Chiara (Arilin)
1 febbraio: ho fatto la spesa per il bento e l'ho preparato, poi sono andata da Clà, la sera siamo stati con gli altri a vedere Cloverfield (MERDA!) e ho dormito da lei e Mario
2 febbraio: io e Clà siamo partite per la nostra gita a Torino alzandoci alle 6, ci siamo divertite un sacco e un torinese e il suo amico hanno cercato di abbordarci alla feltrinelli (che posti originali che scelgono i torinesi per provarci <.<). la sera c'era l'apertura del carnevale di Santhià (paese di origine di Clà) e ci siamo prese una sbronza da premio nobel. Non mi sono mai ubriacata tanto ._.
3 febbraio: passato per lo più a letto per il giramento di testa e il mal di stomaco. Nonostante questo ho spazozlato la carbonara della mamma di clà e 3 cotolette di tacchino °.°
settimana 4-10 febbraio: la settiamana più devastante. Lavoravo mattina e pomeriggio per concludere il CD della mondadori e continuare il part-time solito. In più dovevo effettuare i pagamenti per i nuovi bento miei e di clà presi su e-Bay (ho preso anche un Noren, appena c'è un giorno che rimango a casa e non sono stanca morta mi metto a discutere con mio padre per metterlo su), sono anche passata in fumetteria a far piazza pulita e mercoledì sera io e Clà abbiamo cominciato il volontariato al gattile. Poi venerdì siamo andati a vedere "La guerra di charlie wilson" (io, clà e franco, mentre mario, dany, francesca e paolo sonoa ndati a vedere 30 giorni di buio). Meraviglioso! Venerdì ho dormito a casa di Clà e mario e il giorno dopo siamo andati alla fiera del fumetto. Sono tornata a casa sabato sera che sonoa ndata a dormire alle 22 e misonos veglata domenica alle 14: DIS-TRUT-TA
12 febbraio: dopo che tutta la settimana precedente continuavo a chiamare filo per vederci e lui sera sempre a Vicenza, finalmente abbiamof atto colazione insieme e mi ha accompagnato a prendere i jeans nuovi (era ora!!). la sera io e clà siamo andate a fare volontariato.
15 febbraio: serata a casa di clà e mario con annesso munckin e torta alle mele fatta al volo e per la prima volta
16 febbraio: la mattina sono uscita con alessandro e a pranzo sono andata ad un giappo con claudia

Oggi... son stanca, ve lo racconto un'altra volta giuro XD presto!



alle 23:07
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NON SI TOCCA!
+ venerdì, 15 febbraio 2008


Legge 194/78

Articolo 1.

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Articolo 2.

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Articolo 3.

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Articolo 5.

Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

Articolo 6.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Articolo 7.

I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.

Articolo 8.

L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Articolo 9.

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo 10.

L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.

Articolo 11.

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.

Articolo 12.

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

Articolo 13.

Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 14.

Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.

Articolo 15.

Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

Articolo 16.

Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

Articolo 17.

Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 18.

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

Articolo 19.

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.

Articolo 20.

Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 21.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.

Articolo 22.

Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.



alle 11:30
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aderiamo!
kichigai + martedì, 05 febbraio 2008




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Esattamente *loading* hanno letto le mie scemate!
 
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Fragolina

| Giulia | 22 Novembre 1986 | Libro: Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Il Conte di Montecristo, Io non ho paura | Film: La Città Incantata, La leggenda del Pianista sull'oceano, LOTR, L'attimo fuggente | Cartone: Le Follie dell'imperatore, Madagascar, Ice Age | Attore: Matteo Setti, Dario Fo, Orlando Bloom, Eljiah Wood, Jhonny Deep | Musica: SKA, metal, rock e Subsonica | Scrittore: Tolkien, Stefano Benni, Banana Yoshimoto, Jane Austen | Passioni: cinema, sognare, scrivere, disegnare, leggere, cosplay, animanga, il fantasy, computer, fare foto | Cibo: Parmigiano, Gelato, cibo greco, vietnamita, giapponese e cinese | Lavoro: lo capisco e lo scrivo o.o | Family: due genitori e un Fratello Gemello | Amore: the one I killed | Frase: miao | Materia: inglese e cinema | Lingua: italiano, inglese, tedesco (si fa per dire), spagnolo, elfico Sindarin (qualcosina), greco (pure), giapponese (qualche frase e alcune parole), russo (1 parola) | Sport: pallavolo, basket | Animale: Gatto |

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wishlist

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-Giacca lunga
-Un bento *_*
-Macchina fotografica

{ video }

-Cofanetto DVD Ocean's 11/12/13
-DVD film di Mel Brooks
-DVD Le follie dell'imperatore
-DVD Orgoglio e Pregiudizio
-DVD La leggenda del pianista sull'oceano
-DVD The producers
-DVD Vi presento Joe Black

{ libri }

-Modernità liquida di Bauman
-Lo Hobbit illustrato
-Il Silmarillion illustrato
-Qualsiasi libro di Stefano Benni che non ho ancora
-Qualsiasi libro di Banana Yoshimoto che non ho ancora
-I libri di Douglas Adams
-Eclipse
-Libri sul cinema, qualsiasi, indistintamente!

{ varie }

-Qualsiasi cosa abbia le fragole (non i profumi e i bagnoschiuma perchè di solito sanno di caramella zuccherata)
-All Star converse nere
-Ciondolo dei due draghi
-I guantini gothic bellissimi
-magliettine gothic viste su ebay *ç*
-Il vestito nero e bianco della Friend&Friends
-Un blocco di fogli per schizzi
-Mollette di qualsiasi tipo

Citazioni

All I want in life's a little bit of love
To take the pain away
Getting strong today
A giant step each day

Wise men say
Only fools rush in
Only fools rush in
But, I... I can't help
I can't help falling
Falling in love with you

I will love you till I die
And I will love you all the time
So please put your sweet hand in mine
And float in space and drift in time

Wise men say
Only fools rush in
But I can't help
Falling in love with you
*°*°*°*
Here's a lullaby to close your eyes... goodbye.
I'm not worth enough for you to cry... oh well.
Here's a lullaby to close your eyes... goodbye.
I'm not worth enough for you to cry... oh well.
Perhaps you're happy without me.
Goodbye.
*°*°*°*
Little things I should have said and done
I never took the time
But you were always on my mind
*°*°*°*
I want to believe you
I want to believe in us
When everything is wrong
will you come through?
*°*°*°*
Sometimes you make me feel like I'm living at the edge of the world
Like I'm living at the edge of the world
"It's just the way that you smiled," you said

credits

grafica © me & Deviantart
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